Tra le novità più significative introdotte dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs 14/2019), c’è l’Ocri, acronimo di “Organismo di composizione della crisi”.

L’Ocri è, infatti, uno strumento fondamentale creato dal legislatore per perseguire il principio della “tempestività”, su cui si basa tutta la riforma della legge fallimentare.

L’organismo collegiale di composizione stragiudiziale, definito dall’articolo 16 del nuovo Codice della crisi d’impresa, è istituito presso ogni Camera di Commercio e ha una doppia funzione: da un lato è il depositario delle segnalazioni di crisi, dall’altro è l’agente della procedura di composizione della crisi.

Il suo operato è collegato agli obblighi organizzativi e di controllo (art. 12), alla definizione di indicatori significativi (art. 13) e delle nuove procedure di allerta (artt. 14 e 15).

Rapida emersione, un passo indietro

Prima di introdurre la composizione dell’organismo che si preoccupa della gestione delle segnalazioni, è utile ricordare brevemente i diversi passaggi messi in campo dal legislatore per consentire una “rapida emersione della crisi”. In primo luogo il nuovo assetto organizzativo, che prevede la nomina di un collegio sindacale o di un revisore e le procedure di allerta che, appunto, possono essere avviate o dalle figure interne all’azienda o dai cosiddetti “creditori pubblici qualificati”: Inps, Agenzia delle entrate o agente della riscossione, che comunicano al debitore che la sua esposizione debitoria ha superato “l’importo rilevante” . A questi due strumenti si accompagnano i cosiddetti “indicatori significativi” della crisi d’impresa, ossia gli indici elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) che mettono in luce eventuali «squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario» legati ai flussi di cassa, alla adeguatezza patrimoniale (il rapporto tra il patrimonio di un’impresa e i debiti), o ai ritardi nei pagamenti, in particolare se «reiterati e significativi».

Una volta attivata l’allerta esiste un periodo in cui l’impresa può mettere in campo «le iniziative necessarie» per affrontare lo stato di crisi. Se queste non dovessero rivelarsi sufficienti, si passa alla “fase due”, ossia la segnalazione all’Ocri.

Le figure dell’Ocri

In primo luogo l’Ocri individua un “referente” all’interno della Camera di commercio competente. Tale referente può essere il segretario generale della Camera di commercio, oppure un suo delegato, e assume l’incarico di:

  • dare «comunicazione tempestiva» di avvio del procedimento all’organo di controllo dell’azienda (nel caso in cui questo sia presente) tramite posta elettronica certificata (art. 16, comma 5), ossia via Pec;
  • procedere «alla nomina di un collegio di tre esperti tra quelli iscritti nell'albo di cui all'articolo 356 del Codice della crisi». Per chiarezza, l’articolo 356 prevede l’istituzione, presso il ministero della Giustizia, di un albo dei soggetti «destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza».

Non è però il referente a designare i tre esperti che fanno parte del collegio. L’articolo 17 del codice della crisi specifica, infatti, che a designare le tre figure sono: il presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato e il presidente della camera di commercio; mentre il terzo è un esperto appartenente all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore.

In ogni caso, se le designazioni non avvengono entro tre giorni dalla richiesta, il referente procede alla designazione in via sostitutiva (art. 17, comma 2).

Una volta che il collegio di esperti è formato, si procede alla nomina di un presidente. Il presidente, a sua volta, può nominare sé stesso o un altro membro del collegio come relatore.

Come agisce l’Ocri

Una volta identificati il referente e il collegio di esperti, si passa alla valutazione della procedura di crisi. L’Ocri convoca il debitore (o gli organi di controllo dell’impresa) per un’audizione «riservata e confidenziale», entro 15 giorni lavorativi.

A questo punto il collegio può:

  • disporre l’archiviazione delle segnalazioni ricevute (se ritiene non ci siano i presupposti per attivare la composizione assistita della crisi);
  •  individuare, con il debitore, le misure per porre rimedio alla crisi e fissare un termine entro cui il debitore deve riferire in merito.

Nel caso in cui si verifichi la seconda circostanza, il collegio fissa un termine entro tre mesi per la ricerca di una soluzione della crisi «concordata» tra debitore e Ocri, e il relatore ha l’incarico di seguire le trattative. Questo termine è prorogabile di altri tre mesi solo in caso di positivi riscontri delle trattative.

Allo scadere dei 90 giorni (o, nel caso, 180), se il debitore non dovesse aver messo in atto le misure individuate per la risoluzione della crisi, il collegio, tramite il relatore, comunica la cosa al referente che a sua volta lo comunica agli autori delle segnalazioni.

Un passaggio di consegne che, sulla carta, dovrebbe favorire la messa in atto di azioni “tempestive” per la gestione della crisi. Ma allo stesso tempo in molti si interrogano sulla capacità che avrà l’Ocri, nella pratica, di gestire le segnalazioni di allerta alla luce dei numeri ancora oggi incerti (la Camera di commercio di Milano, a fine 2019, stimava la possibilità di 10mila segnalazioni su 120mile imprese che si sarebbero dotate di un organo di controllo interno).